Questa sezione verrà arricchita a mano a mano che saranno raccolti e selezionati
i quesiti più significativi e di interesse generale posti dagli utenti.
Gli utenti potranno far pervenire le loro osservazioni attraverso il modulo disponibile
in Suggerimenti e proposte.
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime
del Programma nazionale di E.C.M.
E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario
che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della
tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca,
master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti
e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina
generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in
attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art.
66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento
di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di
aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5
giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990)
per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati,
altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni
in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del
servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui
usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere
preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente
società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio
professionale italiani.
Quando andrà in vigore la fase a regime?
Da gennaio 2002 inizia la fase a regime riservata agli eventi formativi
residenziali. Per la formazione a distanza l'inizio è stato differito
al secondo semestre 2002.
Quali sono gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno
di acquisire crediti utili per l’anno 2002?
La fase a regime del programma di educazione continua in medicina – iniziata dal primo gennaio 2002 con la richiesta di accreditamento di eventi e progetti formativi aziendali – prevede l’attribuzione di credit formativi, validi ai fini ECM, per eventi e progetti che iniziano a partire dal 1 aprile 2002.
Gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002 saranno disponibili nella sezione “ EVENTI ACCREDITATI” di questo sito.
Per evitare disagi a carico degli operatori sanitari si rammenda che i crediti acquisiti nelle fasi sperimentali – oltre agli eventi del periodo 1 gennaio/31 marzo 2002 – non sono validi ai fini certificativi.
E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in
qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto
formativo aziendale accreditato?
I docenti/relatori hanno diritto,
previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora
effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati
ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso
dell’anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di
docenza).
I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente
delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere
frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai
sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione
danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a
sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono
cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).
I
docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire
i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi
nei quali effettuano attività di docenza.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione
ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari
interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva
dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4,
del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari
interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari
casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la
giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale
essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto
formativo aziendale.
I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?
I crediti formativi validi ai sensi
dell'art.16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua all'Organizzatore
dell'evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La procedura che
deve essere seguita prevede - come noto - la necessaria registrazione nel
sito ECM e il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92,
comma V, L. 388/2000). L'Organizzatore che ha ricevuto la certificazione
da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a
sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno
superato la prova di valutazione dell'apprendimento. Gli eventi formativi
che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere
accreditati se un Organizzatore italiano richiede l'accreditamento, sempre
tramite registrazione nel programma ECM".
Sono un medico di medicina generale ed ho
partecipato ad un evento formativo destinato anche ai farmacisti.
Per i medici era previsto un numero di crediti diverso rispetto
ai crediti previsti per i farmacisti. Come mai?
Quando
l’organizzatore richiede l’accreditamento di un evento formativo destinato
a più professioni, di fatto richiede più accreditamenti per ciascuna delle
professioni coinvolte. Le valutazioni di questi eventi formativi sono
attribuite automaticamente ad esperti che sono competenti per la
professione e per la disciplina indicata dall’organizzatore. Nel caso in
esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati nella valutazione
dell’evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva bontà del contenuto
culturale e scientifico dell’evento stesso sono tre per i medici di
medicina generale e tre per i farmacisti. Gli esperti, relativamente alla
professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l’obiettivo
formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione
all’argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione. Chi
può stabilire quanto e se l’evento proposto è adatto o improprio per i
medici o per i farmacisti? E’ possibile che quello che vale per una
professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per
un’altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso
evento. Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi
dai crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso
evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie
professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti.
Se ho difficoltà di applicazione del programma di
Educazione Continua in Medicina di contenuto e di chiarimento delle indicazioni
presenti nel sito a chi devo rivolgermi?
Per le
indicazioni ed i chiarimenti sul programma di Educazione Continua in
Medicina è possibile inviare una e_mail all'indirizzo ecm@sanita.it oppure
telefonare all'Ufficio Informazioni della Segreteria della Commissione ECM
(06/59942102) nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00. Telefonando al numero sopraindicato, in caso di linea occupata,
si udirà un segnale di prenotazione (differente da quelli di occupato e
libero) che accoderà la telefonata in attesa in ordine cronologico. Si
prega, pertanto, di attendere il proprio turno senza chiudere la
communicazione per evitare di perdere la priorità acquisita.
Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria
di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico
e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi
effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132
dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni;
si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità
di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati
usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai
crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre
2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno
2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo,
in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?
L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali
l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della
successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno
successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione.
Il personale sanitario dipendente dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) deve
partecipare al programma ECM?
Sì, il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici,
biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di
interesse nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonchè gli obiettivi di tipo generale.
Le discipline di riferimento sono quelle dell'Area di Sanità pubblica e dell'Area della Medicina Diagnostica e servizi
per medici, biologi e chimici, dell'Area di Chimica per i chimici e dell'Area di Fisica Sanitaria per i fisici.
Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio
biomedico.
Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM.
Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.